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denaro, promuoverla e intensificarla per preparare e formare intellettualmente gli Arabi in modo tale da renderli idonei, un giorno, a crearsi un governo autonomo costituzionale sotto la guida della Potenza Mandataria, com'era stabilito nelle disposizioni del Mandato stesso.

Ma queste cose riconoscono i giornali arabi sone delle ingenuità... Essi quindi fanno appello ai dirigenti del movimento nazionale arabo, affinchè si convochi quanto prima il VII Congresso per esaminare seriamente la grave situazione in cui viene a trovarsi il Paese di fronte al prestito e arrivare al modo di rimediarvi. Già alcune riunioni preliminari hanno avuto luogo. Il Congresso, che rappresenterà tutta la popolazione araba della Palestina, si aprirà fra pochi giorni a Gerusalemme. Si prevede che una delle principali risoluzioni che adotterà sarà quella di opporsi all'emissone del prestito, o almeno ottenere che esso venga approvato dalla popolazione e destinato a suo esclusivo profitto (1).

Di fronte a tale situazione le autorità locali, allo scopo di non intralciare i negoziati del prestito, hanno tentato in questi ultimi giorni di avvicinare ufficiosamente gli Arabi, dando loro a intender di esser favorevolmente disposti a considerare la possibilità della costituzione di un Consiglio Legislativo arabo. A quanto pare, però, le trattative condotte con molta prudenza dagl'Inglesi, non hanno, almeno per ora, raggiunto lo scopo desiderato.

FRANCO LAMBERTI.

(1) Naturalmente anche il congresso arabo è finito in nulla; e la fondamentale impotenza degli Arabi si è trovata ancora una volta, come sempre, disarmata e costretta a cedere di fronte alla fredda e formidabile tenacia della volontà imperiale britannica.

LA

IL TERZO IMPERO BRITANNICO

RELAZIONE

BALFOUR

ALLA CONFERENZA IMPERIALE

N. B. Come terza parte del suo studio sull'IMPERO BRITANNICO, Giovanni Engely ha preferito dare l'importantissimo testo della Relazione Balfour all'ultima Conferenza Imperiale, illustrandolo storicamente con le

sue note.

I. - INTRODUZIONE. Nella seduta della Conferenza Imperiale del 25 ottobre 1926, fummo nominati per esaminare tutte le questioni poste nell'ordine del giorno che si riferiscono alle relazioni inter-imperiali (1). Le discussioni che abbiamo avuto in riguardo, sono state lunghe e complesse. L'esame della situazione ci dimostrò che le questioni in merito, portavano necessariamente all'esame dei principî fondamentali che regolano sia i rapporti fra le varie parti dell'Impero britannico inter se, sia quelli di ognuna di queste coi Paesi esteri. Non abbiamo avuto molto tempo a nostra disposizione per fare un tale esame; ma, tuttavia, speriamo di aver potuto trovare una base, sulla quale le ulteriori Conferenze potranno lavorare.

II. - LO STÁTO DELLA GRAN BRETAGNA E DEI DOMINI. — La Commissione è del parere che non vi sia nulla da guadagnare nel cercare di stabilire una Costituzione per l'Impero Britannico. I suoi componenti, sparsi per il mondo, hanno differenti caratteristiche, differenti storie, e sono giunti a differenti gradi di evoluzione; e, d'altra parte, l'Impero, come un tutto, non rientra in qualsiasi classificazione e non ha rassomiglianza con nessun'altra organizzazione politica ora esistente, o che mai sia esistita. Tuttavia, oggi, abbiamo un elemento importantissimo fra noi che, da un punto di vista strettamente costituzionale, ha raggiunto il suo pieno sviluppo per tutto quanto concerne le questioni essenziali: alludiamo a quel gruppo di comunità governantisi da sè, che è composto dalla Gran Bretagna e dai Domini. Tanto la loro posizione, come i loro rapporti reciproci sono facili a definire: Esse sono comunità eguali tra

(1) La Relazione della « Commissione per le Relazioni Inter-Imperiali » è comunemente conosciuta sotto il nome di « Relazione Balfour ».

loro entro l'Impero Britannico, con eguaglianza di Stato, in nessun modo subordinate l'una all'altra in alcun aspetto dei loro affari interni o esterni, sebbene unite da una comune fedeltà alla Corona e liberamente associate nella Lega delle Nazioni britanniche.

Lo straniero che cercasse d'intuire il vero carattere dell'Impero britannico solo per mezzo di questa formula, sarebbe tentato di credere che essa è stata ideata non tanto per facilitare la reciproca cooperazione, quanto per rendere impossibile la inframettenza reciproca. Una critica di questo genere però, rivelerebbe una completa ignoranza della situazione storica. La rapida evoluzione dei Domini d'oltre Oceano negli ultimi cinquant'anni, ha reso necessario molti complicati aggiustamenti del vecchio meccanismo politico, perchè questi potesse servire alle nuove condizioni. La tendenza verso l'eguaglianza di Stato era e inevitabile ed equa. Le condizioni geografiche ed altre rendevano impossibile di raggiungere questo scopo attraverso una Federazione. L'unica via aperta era quella dell'autonomia; ed è su questa, che ci siamo messi. Ogni membro self governing dell'Impero è oramai padrone del suo destino; di fatto, anche se non sempre di forma, esso non viene soggetto a coercizione di alcun genere.

Ma, per esatta che sia, la descrizione dei rapporti negativi, esistenti tra la Gran Bretagna e i Domini, non può dare che una parziale visione della verità. L'Impero britannico non è basato su negazioni, ma s'asside, essenzialmente, se non formalmente, su ideali positivi. Le libere istituzioni rappresentano la sua ragione di essere, la libera cooperazione il mezzo da esso adoperato; fra i suoi scopi, sono la Pace, la Sicurezza ed il Progresso. Nella presente Conferenza certi lati di questi grandi argomenti sono stati discussi con ottimi resultati. E per quanto ogni Dominio è ora, e sempre deve rimanere, il solo giudice della natura e dell'estensione della sua cooperazione, ciò, a parere nostro, non porterà alcun danno alla causa comune.

L'assoluta eguaglianza di Stato, per quanto riguarda la Gran Bretagna e i Domini, è il principio fondamentale che regola i nostri rapporti inter-imperiali. Ma se i principî di eguaglianza e di somiglianza convengono allo Stato, essi non sono universalmente applicabili alla funzione, per cui troviamo che sia necessario qualcosa di più che un dogma immutabile. Per esempio, quando si tratta di questioni diplomatiche o di difesa, sentiamo il bisogno di mezzi più flessibili: di mezzi che, secondo i casi, possano essere adattati alle circostanze, tanto variabili, del mondo. Abbiamo diretto la nostra attenzione anche a questo problema, e nel corso della nostra relazione, dimostreremo come non solo noi abbiamo cercato di stabilire una teoria politica, ma altresì cercato di applicarla alle nostre comuni realtà.

III. - LA SPECIALE POSIZIONE DELL'INDIA. - Si sarà notato che finora non abbiamo menzionato l'India; e ciò per la ragione che la posizione sua è già definita nel Governement of India, Act de! 1919. Però, teniamo a ricordare che nella IX Deliberazione della Conferenza Imperiale di Guerra del 1917, l'importante posizione dell'India nella Commonwealth britanni ca venne debitamente riconosciuta. Quando abbiamo avuto occasione di considerare la posizione dell'India, nella nostra Relazione ne facciamo esplicita referenza.

IV. RELAZIONI TRA LE VARIE PARTI DELL'IMPERO BRITANNICO. — Si riconosce che le attuali forme amministrative, legislative e giuridiche non si accordano interamente colla posizione quale è descritta nella Sezione II della nostra Relazione. Ciò è inevitabile, poichè queste forme ebbero la loro origine in periodi ben antecedenti alla fase odierna dello sviluppo costituzionale. Il nostro primo compito fu dunque quello di esaminare queste forme, con speciale riguardo a quei casi dove il mancato adattamento della pratica al principio teorico ha causato, o può pensarsi che possa causare, inconvenienti nella condotta dei rapporti inter-imperiali.

a) IL TITOLO DI SUA MAESTÀ IL RE. Il titolo di Sua Maestà il Re è di particolare importanza e riguarda tutte le parti dei Domini di Sua Maestà. In questi ultimi cinquant'anni il titolo Regale è stato cambiato due volte per adattarlo alle cambiate condizioni e agli sviluppi costituzionali. Il titolo attuale, in seguito alla proclamazione del 1901, è come segue:

« Giorgio V, per grazia di Dio, Re del Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda e dei Domini britannici di oltre mare, Difensore della Fede, Imperatore dell'India ».

Qualche tempo prima della Conferenza, venne riconosciuto che la forma di questo titolo non si accordava col mutamento avvenuto in seguito all'entrata, nel gruppo dei Domini, dello Stato Libero Irlandese. Inoltre fu accertato che sarebbe conforme al desiderio di Sua Maestà che qualunque raccomandazione, risultato di discussione nella Conferenza, riguardo ad un cambiamento nel titolo, Gli venga sottomessa.

Siamo unanimemente del parere che sarà bene fare un lieve cambiamento, e, subordinatamente all'approvazione di Sua Maestà, chiediamo che sieno presi provvedimenti legislativi perchè il titolo di Sua Maestà sia da ora innanzi, il seguente:

« Giorgio V, per grazia di Dio, Re della Gran Bretagna, dell'Irlanda e dei Domini britannici d'oltremare, Difensore della Fede, Imperatore dell'India ».

b) LA POSIZIONE DEI GOVERNATORI GENERALI. Indi procedemmo a considerare se fosse il caso di dare una formale definizione della posizione tenuta dai Governatori generali (il Governatore

della Terra Nuova si trova nell'identica posizione di un Governatore generale di un Dominio) quali rappresentanti di Sua Maestà nei Domini. È generalmente riconosciuto che questa posizione è ora diversa da quella che fu nei primi tempi, quando il Governatore Generale veniva nominato dietro il solo suggerimento dei Ministri di Sua Maestà in Londra, di cui era anche il rappresentante.

È nostra opinione che, a causa dell'eguaglianza di Stato ora esistente fra i membri della Commonwealth delle nazioni britanniche, il Governatore Generale di un Dominio è il diretto rappresentante della Corona, avente, in relazione all'amministrazione delle cose pubbliche nei Domini, la stessa posizione che ha Sua Maestà il Re nella Gran Bretagna; e che egli non è in alcun modo nè l'agente nè il rappresentante del Governo di Sua Maestà nella Gran Bretagna, o di un Dipartimento di questo Governo. Ci è parso quindi logico che si abbandoni l'usanza di servirsi come via di corrispondenza ufficiale fra il Governo della Gran Bretagna e quello di un Dominio, della persona del Governatore Generale, tale usanza non potendosi più considerare conforme alla posizione costituzionale di quest'ultimo. I Governi dovranno d'ora innanzi, corrispondere direttamente fra loro. Venne prontamente ammesso da parte dei rappresentanti della Gran Bretagna che l'attuale procedura può essere oggetto di critiche ed essi, acconsentirono in massa, al proposto cambiamento per quei Domini che vorranno adottarlo. Si procederà alla sistemazione dei particolari non appena verranno terminati i lavori della Conferenza; ma venne riconosciuto dalla Relazione, quale elemento essenziale di qualsiasi cambiamento o sviluppo del sistema di corrispondenza, che al Governatore dovrà essere rimessa copia di tutti i documenti più importanti, e che, in generale, lo si dovrà tenere informato nello stesso modo come viene tenuto informato Sua Maestà il Re nella Gran Bretagna, in riguardo agli affari pubblici e a quelli trattati dal Gabinetto.

La nostra at

c) FUNZIONAMENTO LEGISLATIVO DEI DominI. tenzione venne pure richiamata su vari punti, relativi al funzionamento legislativo dei Domini, e i quali era stato detto sarebbe stato opportuno mettere in chiaro. I punti principali erano i seguenti:

1) L'usanza di mandare, ogni anno, a Londra i decreti dei Parlamenti dei Domini, e l'intimazione che vien fatta a mezzo del Segretario di Stato per gli Affari dei Domini, che a Sua Maestà non verrà dato il consiglio di esercitare il suo diritto di veto in riguardo ad essi.

2) La sospensione, in certe circostanze, di atti legislativi dei Domini in attesa del consenso di Sua Maestà, che viene poi espresso in accordo col consiglio offerto dal Governo di Sua Maestà nella Gran Bretagna.

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